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Con gli albi pretori online, le pubblicazioni su carta non hanno più valore legale Dall’1 gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare su...
Il Garante blocca la diffusione sul sito di una Provincia dei dati sanitari di migliaia di disabili. Stop del Garante privacy alla diffusione on line dei dati sulla sal...
La cartella clinica raccoglie gli esami oggettivi, l'anamnesi del paziente e le attività diagnostico-terapeutiche praticate. La sua compilazione deve essere tempestiv...

Notizie giuridiche

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Documenti Ricorsi Perugia

In allegato al presente articolo sono scaricabili i ricorsi del tribunale di Perugia.

Allegati:
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Albi Pretori Online

Con gli albi pretori online, le pubblicazioni su carta non hanno più valore legale

Dall’1 gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito, o su quello di amministrazioni affini o di associazioni, tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale (come bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale ecc.). È infatti entrato in vigore l’art. 32 della L.69/09, relativo all’eliminazione degli sprechi dovuti al mantenimento dei documenti in forma cartacea. Pertanto, “gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici”. Le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale: si passa da un obbligo di dare pubblicità mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione sul sito web della Pubblica Amministrazione, l’albo pretorio on line. Anche le pubblicazioni di matrimonio devono quindi comparire esclusivamente su Internet; in caso di inosservanza, la cerimonia non sarà celebrata. Per le gare (procedure ad evidenza pubblica) e i bilanci, invece, il passaggio al digitale avverrà l’1 gennaio 2013. Nel frattempo la pubblicazione online di tali atti accompagnerà quella cartacea secondo modalità operative che verranno definite nei prossimi giorni con un Decreto del Presidente del Consiglio. Dall’1 gennaio 2013 gli obblighi di pubblicità legale saranno assolti mediante la pubblicazione online sul sito istituzionale; la tradizionale pubblicità sui quotidiani sarà solo facoltativa e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Dossier “Pubblicità legale degli atti: l'albo pretorio è on line”

 

Fonte Governo.it

No ai dati sulla salute pubblicati on line

Il Garante blocca la diffusione sul sito di una Provincia dei dati sanitari di migliaia di disabili
Stop del Garante privacy alla diffusione on line dei dati sulla salute di oltre 6000 disabili. Il provvedimento di blocco, di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, è scattato a seguito della pubblicazione sul sito di una Provincia di informazioni su patologie sofferte e stati di invalidità presenti nelle graduatorie, provvisorie e definitive, degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, delle categorie protette e dei centralinisti telefonici non vedenti dell'ente locale. All'amministrazione provinciale, sulla base dei nuovi poteri attribuiti di recente al Garante, è stata contestata anche una sanzione pecuniaria di 40mila euro per illecito trattamento dei dati.

Dagli accertamenti avviati dall'Autorità è emerso che nelle graduatorie - liberamente accessibili dall'home page del sito istituzionale della Provincia - accanto ai nominativi, indirizzi, redditi, codici fiscali, erano visibili, integralmente e senza alcuna limitazione, le specifiche disabilità o le categorie di appartenenza (invalido civile, invalido del lavoro, invalido di servizio, profugo, eventi terroristici, cieco assoluto ecc.).

Nel disporre il blocco, il Garante ha rilevato che l'amministrazione provinciale, nel rispetto delle disposizioni di legge o del regolamento per il trattamento dei dati sensibili adottato dall'amministrazione stessa, può effettuare i soli trattamenti di dati indispensabili per garantire la trasparenza delle graduatorie e il corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro, avendo cura di verificare che in nessun caso siano diffusi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. L'Autorità ha comunque ricordato che tali informazioni possono essere conosciute dalle persone che ne hanno diritto esercitando il diritto di accesso agli atti amministrativi, fatto salvo dalla normativa sulla privacy.

Copia del provvedimento è stata inviata anche al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla Conferenza Stato-Regioni affinché, nella predisposizione delle graduatorie dei disabili, vengano individuate forme proporzionate di accesso ai dati in grado di contemperare il diritto alla riservatezza e la trasparenza amministrativa.
(fonte: garanteprivacy.it N. 325/2009)
(Autore: Avv. Alessandro Savoca)

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